Delibera n.3/2026 del 07.01.2026 - Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per singolo pernottamento per l'esercizio 2026
OGGETTO: Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per singolo pernottamento per l'esercizio
2026;
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 4
del D. Lgs n. 23 del 14.03.2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di
federalismo municipale”, a mente del quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte,
possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a
carico di coloro che alloggiano nelle strutture
riceṄve e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di
gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il
relativo geṄto è destinato a finanziare
interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle
strutture riceṄve, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei
beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici
locali ...”;
CONSIDERATO CHE:
➢
la predetta imposta rappresenta un’opportunità per gli
Enti Locali di valorizzare maggiormente il proprio
territorio offrendo migliori
e maggiori servizi ai turisti e ai cittadini
del Comune di Vietri sul Mare;
➢
negli ultimi anni vi è stata da una parte una crescita esponenziale delle strutture ricettive
e
dall’altra una rivalutazione del Comune di Vietri sul Mare;
Visto il vigente Regolamento Imposta di Soggiorno – Modifiche ed integrazioni, approvato
con D.C.C. n°28 del
07.07.2025, che ha modificato il Regolamento “Approvazione Regolamento Imposta
di Soggiorno – Modifiche ed integrazioni” approvato con D.C.C. n°63 del 22.11.2024 che ha modificato e sostituito il precedente
regolamento n°66 del 16.12.2019;
DATO ATTO che il gettito derivante
dall’applicazione della suddetta
imposta è destinato
a finanziare interventi in
materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive,
nonché interventi di manutenzione,
fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei
relativi servizi pubblici locali, come previsto dall’art. 2, comma 2, del
vigente Regolamento comunale per l’Istituzione e l’applicazione dell’Imposta di
Soggiorno;
Richiamato l’art. 4,
comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 in forza del quale “… A decorrere dall’anno 2017 gli enti che
hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1,
comma 26, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno (…) …”;
Ritenuto conseguentemente
opportuno approvare la misura tariffaria, in coerenza sia con il summenzionato
art. 4, comma 7 del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96, sia con l’art. 3 della
Legge n. 212/2000;
Considerato che il presente
atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione
economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2025 – 2027 e Bilancio di previsione
finanziario 2025 – 2027);
Richiamato l’art. 13,
comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 214/2011 ai sensi del quale “… A
decorrere dall'anno di imposta 2020, i
regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di
soggiorno e al contributo di sbarco
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma
16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui
all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione
effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede alla pubblicazione dei regolamenti e
delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni
lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo
fiscale …”;
Ritenuto approvare per l’anno 2026 le tariffe per l’imposta di soggiorno così come di seguito
indicate:
|
Strutture ricettive alberghiere (Alberghi, Hotel, Residence turistico-alberghiere, Alberghi diffusi) |
Tariffa per persona e per singolo pernottamento |
|
5 stelle e superiori |
5,00 |
|
4 stelle |
4,00 |
|
3 stelle |
3,00 |
|
2 stelle |
3,00 |
|
1 stella |
3,00 |
|
Strutture ricettive non alberghiere |
Tariffa per persona e per singolo pernottamento |
|
Agriturismi |
3,00 |
|
Euro 3,00 |
3,00 |
|
Locazioni brevi
ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017,
n.50 |
3,00 |
|
Tutte le altre
strutture ricettive non ricadenti nelle
tipologie |
|
|
di cui sopra (B&B, Ostelli, ecc) |
|
|
Strutture ricettive all'aria aperta |
Tariffa per persona e per singolo pernottamento |
|
Villaggi Turistici 5 stelle e superiori |
3,00 |
|
Euro 3,00 |
3,00 |
|
Villaggi Turistici 4 stelle |
3,00 |
|
Euro 3,00 |
3,00 |
|
Villaggi Turistici 1-2-3
stelle |
|
|
Euro 3,00 |
|
|
Campeggi |
|
|
Euro 3,00 |
|
RICHIAMATO l’art. 1,
comma 169 della legge n. 296/2006, che testualmente recita: “Gli enti
locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto
dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe
e le aliquote si intendono prorogata di anno in anno”;
ATTESA la competenza della
Giunta Comunale a deliberare in materia di tariffe in relazione al combinato
disposto degli artt. 42 e 48 del D.
Lgs. 267/2000;
VISTI:
-lo Statuto
Comunale;
-l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006
n. 296;
-il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
-il D. Lgs. 267/2000;
Acquisito i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000
di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevolmente espresso,
dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore
Economico- Finanziario;
Si propone di
DELIBERARE
1. Di rendere la premessa
narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.
Di
approvare per l’anno 2026, per le motivazioni di cui in premessa che
espressamente si richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per
persona e per singolo pernoGamento come di seguito riportato:
|
Strutture ricettive alberghiere (Alberghi, Hotel, Residence turistico-alberghiere, Alberghi diffusi) |
Tariffa per persona
e per singolo pernottamento |
|
5 stelle e superiori |
5,00 |
|
4 stelle |
4,00 |
|
3 stelle |
3,00 |
|
2 stelle |
3,00 |
|
1 stella |
3,00 |
|
Strutture ricettive non alberghiere |
Tariffa per persona
e per singolo pernottamento |
|
Agriturismi |
3,00 |
|
Euro 3,00 |
3,00 |
|
Locazioni brevi
ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017,
n.50 |
3,00 |
|
Tutte le altre
strutture ricettive non ricadenti nelle
tipologie |
|
|
di cui sopra (B&B, Ostelli, ecc) |
|
|
Strutture ricettive all'aria aperta |
Tariffa per persona
e per singolo pernottamento |
|
Villaggi Turistici 5 stelle e superiori |
3,00 |
|
Euro 3,00 |
3,00 |
|
Villaggi Turistici 4 stelle |
3,00 |
|
Euro 3,00 |
3,00 |
|
Villaggi Turistici 1-2-3
stelle |
|
|
Euro 3,00 |
|
|
Campeggi |
|
|
Euro 3,00 |
|
3.
di dare
atto che l’imposta, in coerenza con la vigente disciplina
regolamentare, trova applicazione a far data dal 01/01/2026;
4.
Di
trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico – Finanziario
in quanto atto propedeutico alla redazione del Bilancio 2025-2027;
5.
di dare
atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto
sia dall’art. 13, comma 15 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011,
n.
214, così come sostituito dall’art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e
sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Approvazione delle specifiche tecniche del
formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative
alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (G.U.
- Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
6.
di dare atto, altresì,
che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 – quater del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall’art. 15- bis,
comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 “… A
decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di
approvazione delle tariffe
relativi all'imposta di soggiorno […] hanno effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata
ai sensi del comma
15. Il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo
precedente entro i quindici
giorni lavorativi successivi alla data
di inserimento nel portale del federalismo fiscale …”.
7.
di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.lgs 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione avente
ad oggetto: Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per persona
e per singolo pernottamento per l'esercizio 2026;
Ritenuta l’allegata
proposta meritevole di approvazione;
Acquisito il parere
ai sensi dell’art.49, comma
1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n.267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa favorevolmente espresso, dal Responsabile dell’Area Amministrativa;
Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge.
DELIBERA
1.
di
approvare per l’anno 2026, per le motivazioni di cui in premessa che
espressamente si richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e
per pernottamento come di seguito riportato:
|
Strutture ricettive alberghiere (Alberghi, Hotel,
Residence turistico-alberghiere, Alberghi diffusi) |
Tariffa per persona e per
singolo pernottamento |
|
5 stelle e superiori |
5,00 |
|
4 stelle |
4,00 |
|
3 stelle |
3,00 |
|
2 stelle |
3,00 |
|
1 stella |
3,00 |
|
Strutture ricettive non alberghiere |
Tariffa per persona e per
singolo pernottamento |
|
Agriturismi |
3,00 |
|
Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017,
n.50 |
3,00 |
|
Tutte le altre
strutture ricettive non ricadenti nelle
tipologie |
3,00 |
|
di cui sopra
(B&B, Ostelli, ecc) |
|
|
Strutture ricettive all'aria
aperta |
Tariffa per persona e per
singolo pernottamento |
|
Villaggi
Turistici 5 stelle
e superiori |
3,00 |
|
Villaggi Turistici 4 stelle |
3,00 |
|
Villaggi Turistici 1-2-3
stelle |
3,00 |
|
Campeggi |
3,00 |
2.
di dare
atto che l’imposta, in coerenza con la vigente disciplina
regolamentare, trova applicazione a far data dal 01/01/2026;
3.
Di
trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico – Finanziario
in quanto atto propedeutico alla redazione del Bilancio 2025-2027;
4.
Di dare
atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto
sia dall’art. 13, comma 15 del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011,
n.
214, così come sostituito dall’art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e
sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Approvazione delle specifiche tecniche del
formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative
alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (G.U.
- Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
5.
Di dare
atto che il gettito dell’Imposta di soggiorno sarà destinato a
finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e
recupero dei beni culturali ed ambienti locali, nonché interventi relativi ai
servizi pubblici locali;
6.
Di trasmettere copia della
presente ai gestori delle strutture
ricettive ai fini dell’applicazione dell’imposta;
7.
Di dare atto, altresì,
che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 – quater del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall’art. 15- bis,
comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 “… A
decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di
approvazione delle tariffe
relativi all'imposta di soggiorno […] hanno effetto dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata
ai sensi del comma
15. Il Ministero dell'economia e
delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo
precedente entro i quindici
giorni lavorativi successivi alla data
di inserimento nel portale del federalismo fiscale …”.
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente, stante
l’urgenza, con separata
ed unanime votazione
favorevole
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4° del D.Lgs. n.
267/2000;