13 Gen 2026

Delibera n.3/2026 del 07.01.2026 - Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per singolo pernottamento per l'esercizio 2026

Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per singolo pernottamento per l'esercizio 2026

Delibera n.3/2026 del 07.01.2026 - Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per singolo pernottamento per l'esercizio 2026

OGGETTO:    Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per singolo pernottamento per l'esercizio 2026;

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Visto l’art. 4 del D. Lgs n. 23 del 14.03.2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo municipale”, a mente del quale “… i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture riceṄve e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo geṄto è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture riceṄve, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...”;

 

CONSIDERATO CHE:

    la predetta imposta rappresenta un’opportunità per gli Enti Locali di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi ai turisti e ai cittadini del Comune di Vietri sul Mare;

   negli ultimi anni vi è stata da una parte una crescita esponenziale delle strutture ricettive e

dall’altra una rivalutazione del Comune di Vietri sul Mare;

 

Visto il vigente Regolamento Imposta di Soggiorno Modifiche ed integrazioni, approvato con D.C.C. n°28 del 07.07.2025, che ha modificato il Regolamento “Approvazione Regolamento Imposta di Soggiorno – Modifiche ed integrazioni” approvato con D.C.C. n°63 del 22.11.2024 che ha modificato e sostituito il precedente regolamento n°66 del 16.12.2019;

DATO ATTO che il gettito derivante dall’applicazione della suddetta imposta è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, come previsto dall’art. 2, comma 2, del vigente Regolamento comunale per l’Istituzione e l’applicazione dell’Imposta di Soggiorno;

 

Richiamato l’art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 in forza del quale “… A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (…) possono, in deroga all’articolo 1,

comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno (…) …”;

 

Ritenuto conseguentemente opportuno approvare la misura tariffaria, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7 del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96, sia con l’art. 3 della Legge n. 212/2000;


Considerato che il presente atto risulta propedeutico all’approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente (D.U.P. 2025 – 2027 e Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027);

Richiamato l’art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 ai sensi del quale “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale …”;

 

Ritenuto approvare per l’anno 2026 le tariffe per l’imposta di soggiorno così come di seguito indicate:

 

Strutture ricettive alberghiere

(Alberghi, Hotel, Residence turistico-alberghiere, Alberghi diffusi)

Tariffa per persona e per singolo pernottamento

5 stelle e superiori

5,00

4 stelle

4,00

3 stelle

3,00

2 stelle

3,00

1 stella

3,00

Strutture ricettive non alberghiere

Tariffa per persona e per singolo pernottamento

Agriturismi

3,00

Euro 3,00

3,00

Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n.50

3,00

Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle tipologie

 

di cui sopra (B&B, Ostelli, ecc)

 

Strutture ricettive all'aria aperta

Tariffa per persona e per singolo pernottamento


Villaggi Turistici 5 stelle e superiori

3,00

Euro 3,00

3,00

Villaggi Turistici 4 stelle

3,00

Euro 3,00

3,00

Villaggi Turistici 1-2-3 stelle

 

Euro 3,00

 

Campeggi

 

Euro 3,00

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogata di anno in anno”;

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in materia di tariffe in relazione al combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 267/2000;

 

VISTI:

-lo Statuto Comunale;

-l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296;

-il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

-il D. Lgs. 267/2000;

Acquisito i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevolmente espresso, dal Responsabile del Settore Affari Generali e dal Responsabile del Settore Economico- Finanziario;

Si propone di

DELIBERARE

1.      Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      Di approvare per l’anno 2026, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per singolo pernoGamento come di seguito riportato:


Strutture ricettive alberghiere

(Alberghi, Hotel, Residence turistico-alberghiere, Alberghi diffusi)

Tariffa per persona e per singolo pernottamento

5 stelle e superiori

5,00

4 stelle

4,00

3 stelle

3,00

2 stelle

3,00

1 stella

3,00

Strutture ricettive non alberghiere

Tariffa per persona e per singolo pernottamento

Agriturismi

3,00

Euro 3,00

3,00

Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n.50

3,00

Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle tipologie

 

di cui sopra (B&B, Ostelli, ecc)

 

Strutture ricettive all'aria aperta

Tariffa per persona e per singolo pernottamento

Villaggi Turistici 5 stelle e superiori

3,00

Euro 3,00

3,00

Villaggi Turistici 4 stelle

3,00

Euro 3,00

3,00

Villaggi Turistici 1-2-3 stelle

 

Euro 3,00

 

Campeggi

 

Euro 3,00

 


3.      di dare atto che l’imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 01/01/2026;

4.      Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico – Finanziario in quanto atto propedeutico alla redazione del Bilancio 2025-2027;

5.      di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall’art. 13, comma 15 del

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011,

n. 214, così come sostituito dall’art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (G.U. - Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

6.      di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall’art. 15- bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno […] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale …”.

7.      di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per singolo pernottamento per l'esercizio 2026;

Ritenuta l’allegata proposta meritevole di approvazione;

Acquisito il parere ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n.267/2000 di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevolmente espresso, dal Responsabile dell’Area Amministrativa;

Con votazione unanime, favorevole, espressa con le forme e modalità di legge.

DELIBERA

 

1.      di approvare per l’anno 2026, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell’imposta di soggiorno per persona e per pernottamento come di seguito riportato:


Strutture ricettive alberghiere

(Alberghi, Hotel, Residence turistico-alberghiere, Alberghi diffusi)

Tariffa per persona e per singolo pernottamento

5 stelle e superiori

5,00

4 stelle

4,00

3 stelle

3,00

2 stelle

3,00

1 stella

3,00

Strutture ricettive non alberghiere

Tariffa per persona e per singolo pernottamento

Agriturismi

3,00

Locazioni brevi ex art. 4 D.L. 24 aprile 2017, n.50

3,00

Tutte le altre strutture ricettive non ricadenti nelle tipologie

3,00

di cui sopra (B&B, Ostelli, ecc)

 

Strutture ricettive all'aria aperta

Tariffa per persona e per singolo pernottamento

Villaggi Turistici 5 stelle e superiori

3,00

Villaggi Turistici 4 stelle

3,00

Villaggi Turistici 1-2-3 stelle

3,00

Campeggi

3,00


2.      di dare atto che l’imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 01/01/2026;

3.      Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Economico – Finanziario in quanto atto propedeutico alla redazione del Bilancio 2025-2027;

4.      Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto sia dall’art. 13, comma 15 del

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011,

n. 214, così come sostituito dall’art. 15-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 e sia dal Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane” (G.U. - Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

5.      Di dare atto che il gettito dell’Imposta di soggiorno sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambienti locali, nonché interventi relativi ai servizi pubblici locali;

6.      Di trasmettere copia della presente ai gestori delle strutture ricettive ai fini dell’applicazione dell’imposta;

7.      Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 quater del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall’art. 15- bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 “… A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno […] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma

15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale …”.

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole

 

 

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma del D.Lgs. n. 267/2000;